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21 marzo Giornata Mondiale della Poesia
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63a Conferenza annuale UN NDP/ORG
ATTIVITA' DEL CENTRO UNESCO di Torino in occasione della Settimana ESS 2009
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Vengono riportati integralmente in italiano il Preambolo e l' Art. 1 dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO.
Il documento completo è disponibile in inglese presso il nostro Centro di documentazione oppure è consultabile sul sito web dell'UNESCO www.unesco.org dove si può consultare con il seguente indice:
* Preamble
* Article I Purposes and Functions
* Article II Membership
* Article III Organs
* Article IV The General Conference
* Article V Executive Board
* Article VI Secretariat
* Article VII National co-operating bodies
* Article VIII Reports by member states
* Article IX Budget
* Article X Relations with the United Nations Organization
* Article XI Relations with other specialized international Organizations and Agencies
* Article XII Legal status of the organization
* Article XIII Amendments
* Article XIV Interpretation
* Article XV Entry into force
TESTO DELLA CONVENZIONE (Preambolo e Art. 1)
Convenzione costituente una Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) (Londra, 16 novembre 1945)
PREAMBOLO
I Governi degli Stati aderenti alla presente convenzione, a nome dei loro popoli dichiarano: Che le guerre nascono nell'animo degli uomini ed è l'animo degli uomini che deve essere educato alla difesa della pace.
Che l'incomprensione reciproca dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, all'origine del sospetto e della sfiducia tra le nazioni e i loro disaccordi hanno troppo spesso provocato delle guerre.
Che la grande e terribile guerra appena terminata è stata resa possibile dal rinnegamento dell'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana e della volontà di sostituirlo utilizzando l'ignoranza e il pregiudizio, dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini.
Che la dignità dell'uomo che esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per il raggiungimento della giustizia, della libertà e della pace, comporta sacri doveri per tutte le nazioni da adempiere con spirito di reciproca assistenza.
Che una pace fondata soltanto sugli accordi economici e politici dei governi non potrebbe ottenere l'adesione unanime, duratura e sincera dei popoli e quindi questa pace deve essere stabilita sulla base della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità.
Per questi motivi gli Stati firmatari della presente Convenzione, decisi ad assicurare a tutti il completo ed eguale accesso all'educazione, il libero perseguimento della verità oggettiva e il libero scambio di idee e di conoscenze, si impegnano a sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli per una migliore comprensione e ad acquisire una conoscenza più profonda e più reale delle loro rispettive consuetudini.
Di conseguenza creano l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura onde raggiungere gradualmente - attraverso la cooperazione delle nazioni del mondo nei settori dell'educazione, della scienza e della cultura - gli scopi di pace internazionale e di prosperità per tutti i popoli, per i quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata costituita e che la sua Carta proclama.
ATTO COSTITUTIVO
Articolo 1 - Scopi e funzioni
1. L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
2. A tali scopi l'Organizzazione:
a) Favorisce la conoscenza e la comprensione reciproca delle nazioni, prestando la sua opera agli organi di informazione di massa; a questo scopo sollecita quegli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione del pensiero, attraverso la parola o l'immagine;
b) imprime un'efficace impulso all'educazione popolare ed alla diffusione della cultura:
Collaborando con gli stati membri che lo desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice;
Istituendo la collaborazione delle nazioni onde gradualmente realizzare per tutti l'ideale di una eguale possibilità di educazione, senza distinzione di razza, sesso e condizione economica e sociale;
Suggerendo adeguati metodi di educazione per preparare i giovani di tutto il mondo alle responsabilità dell'uomo libero;
c) Aiuta il mantenimento, il miglioramento e la diffusione del sapere:
Vegliando sulla conservazione e protezione del patrimonio universale di libri, opere d'arte, monumenti di interesse storico o scientifico, raccomandando ai popoli interessati delle convenzioni internazionali a tale effetto;
Favorendo la cooperazione tra le nazioni in tutti i settori dell'attività intellettuale e lo scambio internazionale sia di rappresentanti dell'educazione, della scienza e della cultura che di pubblicazioni, opere d'arte, materiale di laboratorio e di ogni altra utile documentazione;
Facilitando con adeguati metodi di cooperazione internazionale l'accesso di tutti i popoli a quanto pubblicato da ciascuno di essi.
3. Si preoccupa di garantire agli Stati membri della presente Organizzazione l'indipendenza, l'integrità e la ricchezza delle loro differenti culture e dei sistemi di educazione, vietandosi di intervenire in ogni questione essenzialmente dipendente dalla loro giurisdizione interna.